Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 19
Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi
in materia di informazioni di fatturazione e consumo per
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102,
e' aggiunto il seguente:
«Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di
fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua
calda per uso domestico
1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore.
Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di
energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o
delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta
all'anno.
2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.
Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle
letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre
mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno
scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli
altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle
letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti
finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese
disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza
consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.
Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da
questo requisito fuori dalle stagioni di
riscaldamento/raffreddamento.
3. Informazioni minime in fattura.
Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa
gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle
seguenti informazioni:
a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo
totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di
calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali
di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul
fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione
delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale
e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma
di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del
riscaldamento e del raffreddamento;
d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei
consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle
misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica,
profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di
utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche
disponibili nell'ambito del presente allegato;
e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di
mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle
controversie;
f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di
riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di
fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a
disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.
Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e
comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura
in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed
e).».
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
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Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni