Decreto legislativo 17/2/2017 n. 42
Articolo 23
Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Capo VI - Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
1. Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:
a) monitorare, a livello nazionale, la qualita’ del sistema di abilitazione e la conformita’ didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalita’ di cui all’allegato 1, punto 3; b) favorire lo scambio di informazioni e l’ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell’articolo 22.
2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalita’ di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l’eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
3. Il tavolo e’ composto da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalita’ e competenza tecnica nelle materie all’ordine del giorno.
5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi,
indennita’, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194Articolo 2 - Modifiche dellarticolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 3 - Modifiche dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 5 - Modifiche dellarticolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 7 - Sostituzione dellallegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 8 - Commissione per la tutela dallinquinamento acustico
Articolo 9 - Modifiche dellarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 10 - Modifiche dellarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 11 - Modifiche dellarticolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 12 - Modifiche dellarticolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 13 - Modifiche dellarticolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 14 - Modifiche dellarticolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 15 - Modifica dellarticolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 16 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita motoristiche
Articolo 17 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita sportive
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 20 - Tecnico competente
Articolo 21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica
Articolo 22 - Requisiti per liscrizione
Articolo 23 - Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Articolo 24 - Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 25 - Regime transitorio
Articolo 26 - Criteri di sostenibilita economica
Articolo 27 - Provvedimenti attuativi
Articolo 28 - Disposizioni finali e abrogazioni