Decreto legislativo 17/2/2017 n. 42
Articolo 2
Modifiche dellarticolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Capo I - Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Modifiche dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti:
«non di interesse nazionale ne’ di interesse di piu’ regioni» e
l’ultimo periodo e’ soppresso;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu’ regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa’ e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento pla no-altimetricodell’infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocita’, nonche’, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all’elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all’autorita’ responsabile dell’agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;
d) al comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mappature acustiche sono redatte in conformita’ ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunita’ europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
e) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessita’, almeno ogni cinque anni.»;
f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita’ di verifica sono svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita’ di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell’Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 5 - Modifiche dellarticolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 7 - Sostituzione dellallegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 8 - Commissione per la tutela dallinquinamento acustico
Articolo 9 - Modifiche dellarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 10 - Modifiche dellarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 11 - Modifiche dellarticolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 12 - Modifiche dellarticolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 13 - Modifiche dellarticolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 14 - Modifiche dellarticolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 15 - Modifica dellarticolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 16 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita motoristiche
Articolo 17 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita sportive
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 20 - Tecnico competente
Articolo 21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica
Articolo 22 - Requisiti per liscrizione
Articolo 23 - Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Articolo 24 - Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 25 - Regime transitorio
Articolo 26 - Criteri di sostenibilita economica
Articolo 27 - Provvedimenti attuativi
Articolo 28 - Disposizioni finali e abrogazioni