Decreto legislativo 17/2/2017 n. 42
Articolo 4
Modifiche dellarticolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Capo I - Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Modifiche dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All’articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche’ gli aeroporti principali;»;
2) la lettera b) e’ soppressa;
3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all’articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all’articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
b) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
«2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le
infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale
ne’ di interesse di piu’ regioni, nonche’ per le zone silenziose
degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per
quanto di competenza, comunicano al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche’ i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all’articolo
3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e
alle mappature acustiche previsti all’allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all’articolo
4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d’azione di cui all’allegato
6, nonche’ i criteri adottati per individuare le misure previste nei
piani stessi.
2-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, le societa’ e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu’ regioni,
compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza
comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque
anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194Articolo 2 - Modifiche dellarticolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 3 - Modifiche dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 4 - Modifiche dellarticolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 5 - Modifiche dellarticolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 6 - Modifiche dellarticolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 7 - Sostituzione dellallegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Articolo 8 - Commissione per la tutela dallinquinamento acustico
Articolo 9 - Modifiche dellarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 10 - Modifiche dellarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 11 - Modifiche dellarticolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 12 - Modifiche dellarticolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 13 - Modifiche dellarticolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 14 - Modifiche dellarticolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 15 - Modifica dellarticolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 16 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita motoristiche
Articolo 17 - Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita sportive
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 20 - Tecnico competente
Articolo 21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica
Articolo 22 - Requisiti per liscrizione
Articolo 23 - Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Articolo 24 - Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 25 - Regime transitorio
Articolo 26 - Criteri di sostenibilita economica
Articolo 27 - Provvedimenti attuativi
Articolo 28 - Disposizioni finali e abrogazioni