Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175
Articolo 25
Disposizioni transitorie in materia di personale
Disposizioni transitorie in materia di personale
1. Entro il 30 settembre 2017, le societa' a controllo pubblico
effettuano una ricognizione del personale in servizio, per
individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale
indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui
territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite da
un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131. (1)
2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita’ in ambito regionale, con modalita’ definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non
possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non
attingendo, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 1,
agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. (1)
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo
infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia
disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino
alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in
deroga ((al divieto)) previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure
di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del
suddetto termine, l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le societa'
controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto
termine, l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dell'economia e
delle finanze. (1)
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarita’ ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le societa’ a prevalente capitale privato di cui all’articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.
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(1) Comma modificato dall'art. 16, DLGS 16/6/2017, n. 100.
Altri Articoli del provvedimento
PremessaArticolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa in cui e ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita perseguibili mediante lacquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sullorganizzazione e sulla gestione delle societa a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa gia costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sullamministrazione di societa a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi dimpresa di societa a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa in house
Articolo 17 - Societa a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A