Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175
Articolo 19
Gestione del personale
Gestione del personale
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa’ a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa’ a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita’ per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita’ e imparzialita’ e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa’. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita’ dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale, delle societa' controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera. (1)
6. Le societa’ a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa’ e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o
servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle
unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa'
interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo
delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti
nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. La spesa per
il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle
stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per
gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga
fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state
effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in
particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della
funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla
funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente
ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai
vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente
alla spesa del personale trasferito alla societa'. (1)
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla
data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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(1) Comma modificato dall'art. 12, DLGS 16/6/2017, n. 100.
Altri Articoli del provvedimento
PremessaArticolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa in cui e ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita perseguibili mediante lacquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sullorganizzazione e sulla gestione delle societa a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa gia costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sullamministrazione di societa a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi dimpresa di societa a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa in house
Articolo 17 - Societa a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A