Decreto legislativo 19/8/2016 n. 175
Articolo 5
Oneri di motivazione analitica
Oneri di motivazione analitica
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di
capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative,
l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione
pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente
motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il
perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano
tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilita' finanziaria, nonche' di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare
conto della compatibilita' della scelta con i principi di efficienza,
di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei
trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in
materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono
lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ((,
secondo modalita' da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione
della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o
indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri
di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle
amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti
le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni
e degli enti locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle
universita' o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi
sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo;
per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei
conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la
Sezione del controllo sugli enti medesimi. (1)
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(1) Articolo modificato dall'art. 6,DLGS 16/6/2017, n. 100.
Altri Articoli del provvedimento
PremessaArticolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tipi di societa in cui e ammessa la partecipazione pubblica
Articolo 4 - Finalita perseguibili mediante lacquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica
Articolo 6 - Principi fondamentali sullorganizzazione e sulla gestione delle societa a controllo pubblico
Articolo 7 - Costituzione di societa a partecipazione pubblica
Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in societa gia costituite
Articolo 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
Articolo 11 - Organi amministrativi e di controllo delle societa a controllo pubblico
Articolo 12 - Responsabilita degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa partecipate
Articolo 13 - Controllo giudiziario sullamministrazione di societa a controllo pubblico
Articolo 14 - Crisi dimpresa di societa a partecipazione pubblica
Articolo 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa a partecipazione pubblica
Articolo 16 - Societa in house
Articolo 17 - Societa a partecipazione mista pubblico-privata
Articolo 18 - Quotazione di societa a controllo pubblico in mercati regolamentati
Articolo 19 - Gestione del personale
Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Articolo 21 - Norme finanziarie sulle societa partecipate dalle amministrazioni locali
Articolo 22 - Trasparenza
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia
Articolo 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale
Articolo 26 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Allegato - Allegato A