Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 30/7/2013 n. 15

Semplificazione della disciplina edilizia

Allegato

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(articolo 9, comma 1) -

Definizione degli interventi edilizi

Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) "Restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivoorganizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
c.2) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
d) "Interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
e) "Ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
f) "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d'uso.
g) "Interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
h) "Interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
i) "Demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne;
l) "Recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità;
m) "Significativi movimenti di terra", i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi generali.
Articolo 2 - Semplificazione dell'attività edilizia
Articolo 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi
Articolo 4 - Sportello unico per l'edilizia.
Articolo 5 - Interventi edilizi per le attività produttive.
Articolo 6 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
Articolo 8 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
Articolo 9 - Titoli abilitativi
Articolo 10 - Procedure abilitative speciali.
Articolo 11 - Requisiti delle opere edilizie.
Articolo 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico.
Articolo 13 - Interventi soggetti a SCIA.
Articolo 14 - Disciplina della SCIA.
Articolo 15 - SCIA con inizio dei lavori differito.
Articolo 16 - Validità della SCIA.
Articolo 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire.
Articolo 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 19 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire.
Articolo 20 - Permesso di costruire in deroga.
Articolo 21 - Valutazione preventiva.
Articolo 22 - Varianti in corso d'opera.
Articolo 23 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità.
Articolo 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.
Articolo 25 - Agibilità parziale.
Articolo 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità.
Articolo 27 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame.
Articolo 28 - Mutamento di destinazione d'uso.
Articolo 29 - Contributo di costruzione.
Articolo 30 - Oneri di urbanizzazione.
Articolo 31 - Costo di costruzione.
Articolo 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione.
Articolo 33 - Convenzione tipo.
Articolo 34 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
Articolo 35 - Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 39 - Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 40 - Modifiche all'articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 42 - Modifiche all'articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 44 - Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 45 - Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 46 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 47 - Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 48 - Modifiche all'articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 49 - Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 50 - Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 51 - Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 52 - Modifiche all'articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002.
Articolo 53 - Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 55 - Misure per favorire la ripresa economica.
Articolo 56 - Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio.
Articolo 57 - Procedimenti in corso e norme transitorie.
Articolo 58 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale.
Articolo 59 - Abrogazioni.
Articolo 60 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 61 - Entrata in vigore.
Allegato -