Legge Regionale Emilia Romagna 30/7/2013 n. 15
Articolo 5
Interventi edilizi per le attività produttive.
TITOLO I - Disposizioni generali dell'attività edilizia
Interventi edilizi per le attività produttive.
1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP.
2. Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
3. Il procedimento di competenza SUAP, disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 trova applicazione per gli interventi attinenti all'attività edilizia libera soggetti a comunicazione e per quelli soggetti a SCIA, che riguardano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi. Nel caso in cui per l'intervento edilizio siano necessari autorizzazioni ed atti di assenso, comunque denominati, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b), c) e d), della presente legge, gli interessati richiedono preventivamente al SUAP di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.
4. Ai fini del rilascio, ai sensi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari.
5. Nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, qualora non sia stata costituita la struttura unica di cui all'articolo 4, comma 3, lo Sportello unico per l'edilizia svolge esclusivamente le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell'attività edilizia. Per tali interventi edilizi, lo Sportello unico per l'edilizia provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi generali.Articolo 2 - Semplificazione dell'attività edilizia
Articolo 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi
Articolo 4 - Sportello unico per l'edilizia.
Articolo 5 - Interventi edilizi per le attività produttive.
Articolo 6 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
Articolo 8 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
Articolo 9 - Titoli abilitativi
Articolo 10 - Procedure abilitative speciali.
Articolo 11 - Requisiti delle opere edilizie.
Articolo 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico.
Articolo 13 - Interventi soggetti a SCIA.
Articolo 14 - Disciplina della SCIA.
Articolo 15 - SCIA con inizio dei lavori differito.
Articolo 16 - Validità della SCIA.
Articolo 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire.
Articolo 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 19 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire.
Articolo 20 - Permesso di costruire in deroga.
Articolo 21 - Valutazione preventiva.
Articolo 22 - Varianti in corso d'opera.
Articolo 23 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità.
Articolo 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.
Articolo 25 - Agibilità parziale.
Articolo 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità.
Articolo 27 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame.
Articolo 28 - Mutamento di destinazione d'uso.
Articolo 29 - Contributo di costruzione.
Articolo 30 - Oneri di urbanizzazione.
Articolo 31 - Costo di costruzione.
Articolo 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione.
Articolo 33 - Convenzione tipo.
Articolo 34 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
Articolo 35 - Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 39 - Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 40 - Modifiche all'articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 42 - Modifiche all'articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 44 - Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 45 - Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 46 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 47 - Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 48 - Modifiche all'articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 49 - Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 50 - Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 51 - Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 52 - Modifiche all'articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002.
Articolo 53 - Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 55 - Misure per favorire la ripresa economica.
Articolo 56 - Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio.
Articolo 57 - Procedimenti in corso e norme transitorie.
Articolo 58 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale.
Articolo 59 - Abrogazioni.
Articolo 60 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 61 - Entrata in vigore.
Allegato -