Legge Regionale Emilia Romagna 30/7/2013 n. 15
Articolo 41
Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
TITOLO IV -
Modifiche alla L.R. n. 23 del 2004, alla L.R. n. 20 del 2000, alla L.R. n. 34 del 2002 e alla L.R. n. 9 del 1999
Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:
"Art. 14-bis
Variazioni essenziali
1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori:
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia;
b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati;
e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica;
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale in materia edilizia, le varianti al titolo originario, che presentano le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e che siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia, di cui all'articolo 9, comma 3, della medesima legge regionale in materia edilizia, possono essere attuate in corso d'opera e sono soggette alla presentazione di SCIA di fine lavori, fermo restando, nei casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la necessità di acquisire preventivamente i relativi atti abilitativi.
3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento delle variazioni, utilizzano unicamente le nozioni, concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici, stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi generali.Articolo 2 - Semplificazione dell'attività edilizia
Articolo 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi
Articolo 4 - Sportello unico per l'edilizia.
Articolo 5 - Interventi edilizi per le attività produttive.
Articolo 6 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
Articolo 8 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
Articolo 9 - Titoli abilitativi
Articolo 10 - Procedure abilitative speciali.
Articolo 11 - Requisiti delle opere edilizie.
Articolo 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico.
Articolo 13 - Interventi soggetti a SCIA.
Articolo 14 - Disciplina della SCIA.
Articolo 15 - SCIA con inizio dei lavori differito.
Articolo 16 - Validità della SCIA.
Articolo 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire.
Articolo 18 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo 19 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire.
Articolo 20 - Permesso di costruire in deroga.
Articolo 21 - Valutazione preventiva.
Articolo 22 - Varianti in corso d'opera.
Articolo 23 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità.
Articolo 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.
Articolo 25 - Agibilità parziale.
Articolo 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità.
Articolo 27 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame.
Articolo 28 - Mutamento di destinazione d'uso.
Articolo 29 - Contributo di costruzione.
Articolo 30 - Oneri di urbanizzazione.
Articolo 31 - Costo di costruzione.
Articolo 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione.
Articolo 33 - Convenzione tipo.
Articolo 34 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
Articolo 35 - Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 36 - Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 39 - Modifiche all'articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 40 - Modifiche all'articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 42 - Modifiche all'articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 44 - Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 45 - Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 46 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 47 - Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 48 - Modifiche all'articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004.
Articolo 49 - Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 50 - Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 51 - Modifiche all'articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000.
Articolo 52 - Modifiche all'articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002.
Articolo 53 - Modifiche all'articolo 4 (Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 54 - Modifiche all'articolo 4-ter (Soglie dimensionali) della legge regionale n. 9 del 1999.
Articolo 55 - Misure per favorire la ripresa economica.
Articolo 56 - Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio.
Articolo 57 - Procedimenti in corso e norme transitorie.
Articolo 58 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale.
Articolo 59 - Abrogazioni.
Articolo 60 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 61 - Entrata in vigore.
Allegato -