Legge Regionale Toscana 5/4/2013 n. 13
Articolo 20
Modifiche allarticolo 111 bis della l.r. 28/2005
Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Modifiche all’articolo 111 bis della l.r. 28/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 111 bis della l.r.
28/2005 è aggiunto il seguente:“3 bis Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo.”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 111 bis della l.r.
28/2005 è aggiunto il seguente:“3 ter Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 fino alla data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 111 bis della l.r.
28/2005 è aggiunto il seguente:“3 quater. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.”.
4. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:“3 quinquies La limitazione di cui all’articolo 34, comma 4, relativa all’applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.”.
5. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:“3 sexies. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all’articolo 32, comma 3, si applica dalla data di scadenza delle concessioni in essere.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 14 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 18 septies della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 19 ter della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 19 quater della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 19 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 10 - Abrogazione dellarticolo 29 bis della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 32 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 34 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 40 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 50 della l.r. 28/2005
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 105 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 111 bis della l.r. 28/2005
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 64 della l.r. 52/2012
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 52/2012
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 69 della l.r. 52/2012
