Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/4/2013 n. 13

Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012

Articolo 2

Sostituzione dell’articolo 18 septies della l.r. 28/2005

Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Sostituzione dell’articolo 18 septies della l.r. 28/2005

1. L’articolo 18 septies della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 18 septies
Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita
1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:
a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:
1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;
2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell’allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/ CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l’attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all’allegato 4 (Individuazione dei Comuni tenuti all’adozione del Piano di Azione Comunale “PAC” ai sensi dell’art. 12 comma 2, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell‘aria - Revoca D.G.R.  27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);
3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all’interno o nelle relative pertinenze dell’attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all’allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l’attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all’allegato 4 della del.  g.r. 1025/2010;
4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;
5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l’uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;
6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’esercizio;
7) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.  b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:
1) protezione dei bersagli più esposti all’inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);
2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all’interno della struttura ed all’esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile;
4) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa ovvero, in assenza o ad integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto privato;
5) nel caso in cui l’area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell’avvio dell’attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;
6) realizzazione di spazi destinati ai bambini, attrezzati anche per l’igiene e la cura degli stessi. 
2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiori al 20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 18 septies della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 19 ter della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 19 quater della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 10 - Abrogazione dell’articolo 29 bis della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 40 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 111 bis della l.r. 28/2005
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 64 della l.r. 52/2012
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 52/2012
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 69 della l.r. 52/2012

Sorry. No data so far.