Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/4/2013 n. 13

Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012

Articolo 12

Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 28/2005

Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 34 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 34
Assegnazione dei posteggi
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.  2. Per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. L’autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.  L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
4. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l’assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.
5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell’anzianità complessiva dell’impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l’intera manifestazione. 
9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
10. L’autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 22.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 18 septies della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 19 ter della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 19 quater della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 10 - Abrogazione dell’articolo 29 bis della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 40 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 111 bis della l.r. 28/2005
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 64 della l.r. 52/2012
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 52/2012
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 69 della l.r. 52/2012

Sorry. No data so far.