Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Articolo 21

Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 1/2005

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 1/2005

1. L’articolo 84 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 84
Disciplina della SCIA

1. La SCIA  è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
2. La SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti e atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’articolo 82, comma 4, alle norme relative all’efficienza energetica;
b) la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori e gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 82, comma 7 e seguenti;
d) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;
e) il DURC, se dovuto;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.
3. La SCIA è inefficace qualora sia presentata in assenza degli atti di cui al comma 2, lettera d), e in assenza del DURC.
4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.
5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. L’interessato è  tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori, unitamente al DURC, se dovuto. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere.
7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
8. Qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed f), ma sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.
9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.
10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente alla certificazione di cui all’articolo 86, comma 1, deposita ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.”.
              

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 47 della l.r. 1/2005
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dell’articolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dell’articolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dell’articolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dell’articolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010