Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40
Articolo 17
Sostituzione dellarticolo 82 della l.r. 1/2005
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 1/2005
1. L’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 82
Disposizioni generali
1. Il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA.
2. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune stesso.
3. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A detta acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 83.
4. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme sono attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo apposita dichiarazione, nei casi di:
1) verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie che non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di:
1) deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
2) nel caso di interventi o opere su edifici a destinazione d’uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali.
5. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
6. Sono fatti salvi i procedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
7. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, Cassa Edile dell’impresa; qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.
8. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
9. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità o agibilità, di cui all’articolo 86.
10. Qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8.
11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’efficacia del permesso di costruire o della SCIA è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire o la SCIA riacquistano efficacia dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).
12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.
13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA di cui all’articolo 84.
15. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 47 della l.r. 1/2005Articolo 2 - Modifiche allarticolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dellarticolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dellarticolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dellarticolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dellarticolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dellarticolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dellarticolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dellarticolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dellarticolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dellarticolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 5/2010