Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Articolo 5

Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005

1. Nel capo IV bis, sezione I, dopo l’articolo 74 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:
“Art. 74 bis
Finalità e ambito di applicazione del capo IV bis
1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità: a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse; b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva; c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti; d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive; e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 74 quinquies.
2. Il presente capo si applica: a) agli edifici a destinazione d’uso produttiva inseriti nel perimetro dei centri abitati, come definiti dall’articolo 74 ter; b) alle aree urbane, connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico, inserite nel perimetro dei centri abitati.  3. Sono in ogni caso esclusi: a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria; b) gli edifici collocati all’interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate “A” ai sensi del d. m. 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali; c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico nonché gli edifici e i tessuti edilizi realizzati dopo il 1945 riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali; d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento; e) i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  4. Per gli interventi di cui al presente capo resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 47 della l.r. 1/2005
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dell’articolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dell’articolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dell’articolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dell’articolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010