Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 23/11/2011 n. 22

Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".

Articolo 13

Norme transitorie e finali

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(Norme transitorie e finali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 9 è approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione di cui all'articolo 10, comma 4, è approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 10, comma 4, le amministrazioni competenti:
a) in ordine alla verifica di cui all'articolo 10, comma 2, applicano quanto previsto dall'Allegato A (Indirizzi d'uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione) alle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 116 del 21 gennaio 2004;
b) per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, dispongono la realizzazione di invasi di laminazione-raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabilizzate per una capacità pari ad almeno 350 metri cubi per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata.
4. La verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 10 e le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano agli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in materia urbanistica e di gestione del territorio, i procedimenti di cui all'articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI sono svolti dalle Province. L'atto di modifica delle aree è trasmesso all'Autorità di bacino regionale per la presa d'atto e per l'aggiornamento degli elaborati ufficiali del PAI.
6. L'incremento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e all'articolo 5, comma 3, della presente legge non si sommano a quelli previsti dalla l.r. 22/2009, nonché a quelli previsti dalla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) e da altre disposizioni di legge vigenti.
7. Alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 si applicano le condizioni ed i termini di cui alla l.r. 22/2009, cosi come modificata dalla presente legge.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il 30 giugno 2012.
9. I criteri di perequazione e compensazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 possono essere stabiliti anche nei PRG.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Individuazione delle aree
Articolo 3 - Programma operativo per la riqualificazione urbana
Articolo 4 - Dotazione di aree e servizi pubblici
Articolo 5 - Riqualificazione intercomunale
Articolo 6 - Perequazione e compensazione
Articolo 7 - Perequazione urbanistica
Articolo 8 - Compensazione urbanistica
Articolo 9 - Regolamento di attuazione
Articolo 10 - Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali
Articolo 11 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 12 - Modifica alla l.r. 22/2009
Articolo 13 - Norme transitorie e finali
Articolo 14 - Abrogazione

Sorry. No data so far.