Legge Regionale Marche 23/11/2011 n. 22
Articolo 4
Dotazione di aree e servizi pubblici
CAPO I - RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE
(Dotazione di aree e servizi pubblici)
1. Nell'ambito del PORU e nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 9, il Comune può richiedere, in luogo del reperimento delle ulteriori aree da destinare a standard ai sensi degli articoli 3 e seguenti del d.m. 1444/1968, e solo per le volumetrie in aumento, nonché per gli eventuali cambi di destinazione d'uso, la cessione di immobili di valore economico equivalente nel territorio interessato o la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire e degli standard da realizzare. Il valore economico dell'area è determinato dal Comune sulla base dei parametri previsti per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Gli importi corrisposti a tale titolo confluiscono in un capitolo vincolato del bilancio comunale e sono impiegati esclusivamente per incrementare la dotazione di aree, servizi e infrastrutture o per recuperare il patrimonio edilizio pubblico.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Individuazione delle aree
Articolo 3 - Programma operativo per la riqualificazione urbana
Articolo 4 - Dotazione di aree e servizi pubblici
Articolo 5 - Riqualificazione intercomunale
Articolo 6 - Perequazione e compensazione
Articolo 7 - Perequazione urbanistica
Articolo 8 - Compensazione urbanistica
Articolo 9 - Regolamento di attuazione
Articolo 10 - Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali
Articolo 11 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 12 - Modifica alla l.r. 22/2009
Articolo 13 - Norme transitorie e finali
Articolo 14 - Abrogazione
