Legge Regionale Marche 23/11/2011 n. 22
Articolo 11
Disposizioni in materia urbanistica
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(Disposizioni in materia urbanistica)
1. Fermo restando quanto previsto al Capo I, fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica:
a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;
b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale.
2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 si considerano edificate le aree, ricadenti nelle zone C e D, di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, per le quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi.
3. È consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate e non superino il 10 per cento della loro superficie.
4. Al fine di favorire i processi di delocalizzazione e sviluppo delle attività produttive, le Province promuovono apposita conferenza dei servizi tra i Comuni interessati per definire un procedimento condiviso di variante urbanistica e i connessi accordi perequativi e compensativi fra i medesimi Comuni, anche in termini di infrastrutture, servizi, prestazioni ambientali e aspetti finanziari.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano nel caso di PRG e loro varianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 34/1992, ovvero che riguardino programmi o progetti oggetto di finanziamenti pubblici o opere pubbliche, nonché ai PRG e loro varianti per i quali è stata convocata la conferenza di servizi di cui al comma 2 dell'articolo 26 bis della medesima legge regionale, ovvero è stato emesso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
6. I Comuni, con le procedure di cui all'articolo 26 ter della l.r. 34/1992, possono prevedere specifiche varianti urbanistiche finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale. In questi casi i Comuni possono utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.
7. Nelle aree non ricomprese nel PORU, per le opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 68 della l.r. 34/1992, così come modificato dalla presente legge, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) anche per il mutamento di destinazione d'uso.
8. In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:
a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 34/1992;
b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art. 15, comma 4 della l.r. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Individuazione delle aree
Articolo 3 - Programma operativo per la riqualificazione urbana
Articolo 4 - Dotazione di aree e servizi pubblici
Articolo 5 - Riqualificazione intercomunale
Articolo 6 - Perequazione e compensazione
Articolo 7 - Perequazione urbanistica
Articolo 8 - Compensazione urbanistica
Articolo 9 - Regolamento di attuazione
Articolo 10 - Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali
Articolo 11 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 12 - Modifica alla l.r. 22/2009
Articolo 13 - Norme transitorie e finali
Articolo 14 - Abrogazione
