Articolo Normativa

Decreto Legge 6/12/2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

Articolo 32

Farmacie

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22/12/2011, N. 214
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 Titolo IV -  Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I - Liberalizzazioni

Farmacie

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. (2)
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita' ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.
(2) Comma modificato dall'art. 11, DL 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24/3/2012, n. 27.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)
Articolo 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche’ per donne e giovani
Articolo 3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
Articolo 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita’ naturali
Articolo 5 - Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
Articolo 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Articolo 7 - Partecipazione italiana a banche e fondi
Articolo 8 - Misure per la stabilita’ del sistema creditizio
Articolo 9 - Imposte Differite Attive
Articolo 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza
Articolo 11 - Emersione di base imponibile
Articolo 12 - Riduzione del limite per la tracciabilita’ dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante
Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
Articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Articolo 15 - Disposizioni in materia di accise
Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
Articolo 17 - Canone RAI
Articolo 18 - Clausola di salvaguardia
Articolo 19 - Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori “scudati”
Articolo 20 - Riallineamento partecipazioni
Articolo 21 - Soppressione enti e organismi
Articolo 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
Articolo 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
Articolo 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Articolo 25 - Riduzione del debito pubblico
Articolo 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
Articolo 27 - Dismissioni immobili
Articolo 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
Articolo 29 - Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria
Articolo 30 - Esigenze indifferibili
Articolo 31 - Esercizi commerciali
Articolo 32 - Farmacie
Articolo 33 - Soppressione limitazioni esercizio attivita’ professionali
Articolo 34 - Liberalizzazione delle attivita’ economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
Articolo 35 - Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Articolo 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti
Articolo 38 - Misure in materia di politica industriale
Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese
Articolo 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
Articolo 41 - Misure per le opere di interesse strategico
Articolo 42 - Misure per l’attrazione di capitali privati
Articolo 43 - Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
Articolo 44 - Disposizioni in materia di appalti pubblici
Articolo 45 - Disposizioni in materia edilizia
Articolo 46 - Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
Articolo 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
Articolo 48 - Clausola di finalizzazione
Articolo 49 - Norma di copertura
Articolo 50 - Entrata in vigore
Allegato 1 -

Sorry. No data so far.