Decreto Legge 6/12/2011 n. 201
Articolo 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22/12/2011, N. 214----------------------------------------------------------------------------------
Titolo I - Sviluppo ed equita’
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (1)
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3
alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura del quinto esercizio
precedente. (6) (9)
[2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento. (3)] (7)
3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'
fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31
dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento
e all'1,6 per cento. (2) (6) (10)
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. (4)
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura del quinto esercizio
precedente e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. (1) (9)
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di
assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha
effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei
titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a
quelli risultanti dal bilancio relativo al quinto esercizio
precedente. (8) (9)
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di
persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria. (6)
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita' antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 85)
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2011, n. 214.
(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 137, L 27/12/2013, n. 147.
(3) Comma aggiunto dall'art. 19, DL 24/6/2014, n. 91.
(4) Comma modificato dall'art. 19, DL 24/6/2014, n. 91.
(5) Comma modificato dall'art. 7, DLGS 24/9/2015, n. 156.
(6) Comma sostituito dall'art. 1, L 11/12/2016, n. 232.
(7) Comma abrogato dall'art. 1, L 11/12/2016, n. 232.
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, L 11/12/2016, n. 232.
(9) Comma modificato dall'art. 7, DL 24/4/2017, n. 50.
(10) Comma sostituito dall'art. 7, DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21/6/2017, n. 96.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)
Articolo 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche per donne e giovani
Articolo 3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
Articolo 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita naturali
Articolo 5 - Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
Articolo 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Articolo 7 - Partecipazione italiana a banche e fondi
Articolo 8 - Misure per la stabilita del sistema creditizio
Articolo 9 - Imposte Differite Attive
Articolo 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza
Articolo 11 - Emersione di base imponibile
Articolo 12 - Riduzione del limite per la tracciabilita dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto alluso del contante
Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dellimposta municipale propria
Articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Articolo 15 - Disposizioni in materia di accise
Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
Articolo 17 - Canone RAI
Articolo 18 - Clausola di salvaguardia
Articolo 19 - Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche su valori scudati
Articolo 20 - Riallineamento partecipazioni
Articolo 21 - Soppressione enti e organismi
Articolo 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
Articolo 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
Articolo 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Articolo 25 - Riduzione del debito pubblico
Articolo 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
Articolo 27 - Dismissioni immobili
Articolo 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
Articolo 29 - Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per leditoria
Articolo 30 - Esigenze indifferibili
Articolo 31 - Esercizi commerciali
Articolo 32 - Farmacie
Articolo 33 - Soppressione limitazioni esercizio attivita professionali
Articolo 34 - Liberalizzazione delle attivita economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
Articolo 35 - Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Articolo 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti
Articolo 38 - Misure in materia di politica industriale
Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese
Articolo 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
Articolo 41 - Misure per le opere di interesse strategico
Articolo 42 - Misure per lattrazione di capitali privati
Articolo 43 - Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
Articolo 44 - Disposizioni in materia di appalti pubblici
Articolo 45 - Disposizioni in materia edilizia
Articolo 46 - Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
Articolo 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
Articolo 48 - Clausola di finalizzazione
Articolo 49 - Norma di copertura
Articolo 50 - Entrata in vigore
Allegato 1 -