Legge Regionale Liguria 12/8/2011 n. 23
Articolo 12
(Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. L’articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 21
(Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)
1. Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010 prevedano la presentazione di SCIA, questa è presentata allo SUAP dall’interessato unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all’articolo 20.
2. Il responsabile del procedimento del SUAP convoca la Conferenza di servizi di cui all’articolo 20
in sede referente, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti della domanda con
riferimento, sia a quelli di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 20, sia a quelli di cui alle disposizioni regionali di cui al comma 1.
3. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, anche di altri atti autorizzativi, urbanistico-edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, concessori od assensi di varia natura facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento del SUAP del Comune territorialmente competente convoca la Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010. 4. Nei casi di cui al comma 3, la procedura di Conferenza di servizi prevista all’articolo 20 per il rilascio dell’autorizzazione commerciale è esperita in parallelo alla procedura di Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di cui al medesimo comma 3, fermo restando che la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione commerciale rimane subordinata all’esito di tale Conferenza ed il termine indicato all’articolo 20, comma 8, è sospeso fino alla conclusione di detta Conferenza.
5. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all’avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010 ed all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi, ove non rilasciati in sede di Conferenza di servizi deliberante.
6. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e
igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Inserimento dellarticolo 4 bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni)Articolo 2 - (Modifica allarticolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 3 - (Modifiche allarticolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 4 - (Modifiche allarticolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 5 - (Modifica allarticolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 6 - (Sostituzione dellarticolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 7 - (Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 8 - (Modifiche allarticolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 9 - (Sostituzione dellarticolo 18 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 10 - (Modifiche allarticolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 11 - (Modifiche allarticolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 12 - (Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 13 - (Modifica allarticolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 14 - (Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 15 - (Modifiche allarticolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 16 - (Modifiche allarticolo 29 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 17 - (Modifiche allarticolo 30 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 18 - (Modifiche allarticolo 32 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 19 - (Modifica allarticolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 20 - (Modifica dellarticolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 21 - (Inserimento dellarticolo 36 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 22 - (Modifica allarticolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 23 - (Modifiche allarticolo 56 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 24 - (Modifica allarticolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 25 - (Modifiche allarticolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 26 - (Modifiche allarticolo 73 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 27 - (Modifica allarticolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 28 - (Modifica allarticolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 29 - (Modifica allarticolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 30 - (Modifica allarticolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 31 - (Modifica allarticolo 96 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 32 - (Modifica allarticolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 33 - (Modifica allarticolo 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 34 - (Modifica allarticolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 35 - (Modifiche allarticolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 36 - (Modifiche allarticolo 106 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 37 - (Modifica allarticolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 38 - (Modifiche allarticolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 39 - (Modifica allarticolo 113 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 40 - (Inserimento dellarticolo 116 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 41 - (Modifica allarticolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 42 - (Modifica allarticolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 43 - (Modifiche allarticolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 44 - (Modifiche allarticolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 45 - (Modifiche allarticolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 46 - (Modifica allarticolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 47 - (Modifiche allarticolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 48 - (Modifica allarticolo 146 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 49 - (Sostituzione dellarticolo 151 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 50 - (Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui allarticolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 51 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)
Articolo 52 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)
Articolo 52 bis - Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive
