Legge Regionale Liguria 12/8/2011 n. 23
Articolo 8
(Modifiche allarticolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “non è superficie netta di vendita l’area di esposizione destinata alle merci speciali di cui alla lettera c).”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioniè sostituita dalla seguente:
“c) per merci speciali, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore. Esse sono le seguenti:
a) mobili con complementi di arredamento;
b) attrezzature e macchine per l’industria e l’agricoltura, l’artigianato (esempio: martello pneumatico);
c) materiali per l’edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;
d) legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;
e) auto, natanti, motoveicoli;
f) prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;
g) materiali termoidraulici e sanitari.
Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova
applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al
dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3;”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente:
“e bis) per outlet si intende una modalità di vendita che può essere effettuata con le diverse tipologie distributive di cui all’articolo 17 e nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Inserimento dellarticolo 4 bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni)Articolo 2 - (Modifica allarticolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 3 - (Modifiche allarticolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 4 - (Modifiche allarticolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 5 - (Modifica allarticolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
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Articolo 7 - (Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 8 - (Modifiche allarticolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 9 - (Sostituzione dellarticolo 18 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 10 - (Modifiche allarticolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 11 - (Modifiche allarticolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 12 - (Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 13 - (Modifica allarticolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 14 - (Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 15 - (Modifiche allarticolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 16 - (Modifiche allarticolo 29 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 17 - (Modifiche allarticolo 30 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 18 - (Modifiche allarticolo 32 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 19 - (Modifica allarticolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 20 - (Modifica dellarticolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 21 - (Inserimento dellarticolo 36 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 22 - (Modifica allarticolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 23 - (Modifiche allarticolo 56 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 24 - (Modifica allarticolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 25 - (Modifiche allarticolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 26 - (Modifiche allarticolo 73 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 27 - (Modifica allarticolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 28 - (Modifica allarticolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 29 - (Modifica allarticolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 30 - (Modifica allarticolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 31 - (Modifica allarticolo 96 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 32 - (Modifica allarticolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 33 - (Modifica allarticolo 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 34 - (Modifica allarticolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
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Articolo 46 - (Modifica allarticolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 47 - (Modifiche allarticolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 48 - (Modifica allarticolo 146 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 49 - (Sostituzione dellarticolo 151 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 50 - (Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui allarticolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 51 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)
Articolo 52 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)
Articolo 52 bis - Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive