Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 12/8/2011 n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Articolo 10

(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “di cui all’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”) e successive modificazioni ed integrazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività produttive (SUAP) di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di avere acquisito, se del caso,” sono sostituite dalle seguenti: “di non avere la necessità di acquisire”.
3. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola“autocertificazione” è sostituita dalla seguente: “attestazione” e le parole: “unitamente all’interessato, attestante la” sono sostituite dalla seguente: “della”.
4. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:“Sportello unico” sono sostituite dalla seguente: “SUAP”.
5. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “le procedure ed i termini di cui agli articoli 17 o 18 della l.r. 9/1999. L’attivazione della procedura di Sportello unico di cui agli articoli 17 o 18 della l.r. 9/1999, è preceduta dalla verifica, da parte del Comune, della conformità di cui al comma 3. In caso di esito negativo della verifica, non si da luogo all’attivazione della procedura e ne viene data comunicazione all’interessato.” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010. Il responsabile dello SUAP, prima dell’attivazione della procedura di cui alle suddette disposizioni regionali, verifica la conformità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di esito negativo della verifica, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 2 - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 3 - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 4 - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 5 - (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 6 - (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 7 - (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 8 - (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 9 - (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 10 - (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 11 - (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 12 - (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 13 - (Modifica all’articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 14 - (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 15 - (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 16 - (Modifiche all’articolo 29 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 17 - (Modifiche all’articolo 30 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 18 - (Modifiche all’articolo 32 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 19 - (Modifica all’articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 20 - (Modifica dell’articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 21 - (Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 22 - (Modifica all’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 23 - (Modifiche all’articolo 56 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 24 - (Modifica all’articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 25 - (Modifiche all’articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 26 - (Modifiche all’articolo 73 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 27 - (Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 28 - (Modifica all’articolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 29 - (Modifica all’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 30 - (Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 31 - (Modifica all’articolo 96 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 32 - (Modifica all’articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 33 - (Modifica all’articolo 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 34 - (Modifica all’articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 35 - (Modifiche all’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 36 - (Modifiche all’articolo 106 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 37 - (Modifica all’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 38 - (Modifiche all’articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 39 - (Modifica all’articolo 113 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 40 - (Inserimento dell’articolo 116 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 41 - (Modifica all’articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 42 - (Modifica all’articolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 43 - (Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 44 - (Modifiche all’articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 45 - (Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 46 - (Modifica all’articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 47 - (Modifiche all’articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 48 - (Modifica all’articolo 146 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 49 - (Sostituzione dell’articolo 151 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 50 - (Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 51 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)
Articolo 52 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)
Articolo 52 bis - Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive