Articolo Normativa

Decreto Legge 13/8/2011 n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Articolo 6 bis

Accesso ai sistemi informativi

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 14/9/2011, N. 148
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Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Accesso ai sistemi informativi

1. Ai sistemi informativi di cui all’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere accesso, anche per le finalita’ ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la facolta’ di istituire e partecipare ai sistemi di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Dall’attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in un quadro di reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalita', correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali. (1)
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 4/8/2017, n. 124.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Revisione integrale della spesa pubblica
Articolo 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
Articolo 1 bis - Indennita' di amministrazione
Articolo 1 ter - Calendario del processo civile
Articolo 2 - Disposizioni in materia di entrate
Articolo 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attivita’ economiche
Articolo 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea
Articolo 5 - Norme in materia di societa’ municipalizzate
Articolo 5 bis - Sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
Articolo 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’. Ulteriori semplificazioni
Articolo 6 bis - Accesso ai sistemi informativi
Articolo 6 ter - Fondo di rotazione per la progettualita’
Articolo 7 - Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell’energia elettrica e del gas
Articolo 7 bis - Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
Articolo 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’
Articolo 9 - Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
Articolo 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua
Articolo 11 - Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini
Articolo 12 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Articolo 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita’. Riduzione delle spese per i referendum
Articolo 14 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita’. Misure premiali
Articolo 15 - Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
Articolo 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
Articolo 17 - Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Articolo 18 - Voli in classe economica
Articolo 19 - Disposizioni finali
Articolo 19 bis - Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 20 - Entrata in vigore

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