Decreto Legge 13/8/2011 n. 138
Articolo 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14/9/2011, N. 148
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Titolo IV - RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e’ composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»; (1)
b) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Pronunce del CNEL). - 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo’ istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu’ di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.». (2)
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E’ altresi’ abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. (3)
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(1) Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
(2) Lettera modificata dalla legge di conversione.
(3) Comma modificato dalla legge di conversione e successivamente dall'art. 23, DL 6/12/2011, n. 201.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloRevisione integrale della spesa pubblica
Articolo 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
Articolo 1 bis - Indennita' di amministrazione
Articolo 1 ter - Calendario del processo civile
Articolo 2 - Disposizioni in materia di entrate
Articolo 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni allaccesso e allesercizio delle professioni e delle attivita economiche
Articolo 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea
Articolo 5 - Norme in materia di societa municipalizzate
Articolo 5 bis - Sviluppo delle regioni dellobiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
Articolo 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita, denuncia e dichiarazione di inizio attivita. Ulteriori semplificazioni
Articolo 6 bis - Accesso ai sistemi informativi
Articolo 6 ter - Fondo di rotazione per la progettualita
Articolo 7 - Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dellenergia elettrica e del gas
Articolo 7 bis - Modifiche allarticolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
Articolo 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita
Articolo 9 - Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
Articolo 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua
Articolo 11 - Livelli di tutela essenziali per lattivazione dei tirocini
Articolo 12 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Articolo 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita. Riduzione delle spese per i referendum
Articolo 14 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita. Misure premiali
Articolo 15 - Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
Articolo 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
Articolo 17 - Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
Articolo 18 - Voli in classe economica
Articolo 19 - Disposizioni finali
Articolo 19 bis - Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 20 - Entrata in vigore
