Decreto Legge 13/8/2011 n. 138
Articolo 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14/9/2011, N. 148
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Titolo III - MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita’ dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita’ e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attivita’. (1)
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: (2)
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell’orario di lavoro;
e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche’ fino ad un anno di eta’ del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. (3)
2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche’ i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. (5)
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita’ produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis . All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;
b) dopo la lettera b) , e’ inserita la seguente:
«b-bis) condizioni di lavoro del personale». (4)
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(2) Alinea modificato dalla legge di conversione.
(3) Lettera modificata dalla legge di conversione.
(4) Comma inserito dalla legge di conversione.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione e successivamente modificato dall'art. 9, DL 28/6/2013, n. 76.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloRevisione integrale della spesa pubblica
Articolo 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
Articolo 1 bis - Indennita' di amministrazione
Articolo 1 ter - Calendario del processo civile
Articolo 2 - Disposizioni in materia di entrate
Articolo 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni allaccesso e allesercizio delle professioni e delle attivita economiche
Articolo 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea
Articolo 5 - Norme in materia di societa municipalizzate
Articolo 5 bis - Sviluppo delle regioni dellobiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
Articolo 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita, denuncia e dichiarazione di inizio attivita. Ulteriori semplificazioni
Articolo 6 bis - Accesso ai sistemi informativi
Articolo 6 ter - Fondo di rotazione per la progettualita
Articolo 7 - Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dellenergia elettrica e del gas
Articolo 7 bis - Modifiche allarticolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
Articolo 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita
Articolo 9 - Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
Articolo 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua
Articolo 11 - Livelli di tutela essenziali per lattivazione dei tirocini
Articolo 12 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Articolo 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita. Riduzione delle spese per i referendum
Articolo 14 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita. Misure premiali
Articolo 15 - Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
Articolo 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
Articolo 17 - Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
Articolo 18 - Voli in classe economica
Articolo 19 - Disposizioni finali
Articolo 19 bis - Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 20 - Entrata in vigore
