Legge Regionale Molise 4/7/2011 n. 1
Articolo 16
Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda.
Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda.
1. È vietata la macellazione in azienda di “grossi animali” e cioè bovini, equini, suini, ovicaprini, grossa selvaggina allevata e struzzi. Tali animali vanno macellati solo in impianti riconosciuti o autorizzati.
2. La struttura di macellazione aziendale deve essere autorizzata dal Servizio competente dell'ASREM. La stessa deve possedere i requisiti minimi previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, e dotata di almeno:
3. La macellazione, nel rispetto del limite di cui all'articolo 15, è svolta nei locali della cucina, purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti, con procedure appositamente previste dal piano di autocontrollo aziendale, predisposto secondo il sistema HACCP, di cui al decreto legislativo n. 193/2007, specialmente per le modalità di lavaggio e di disinfezione della stessa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto.Articolo 2 - Modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9.
Articolo 3 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti.
Articolo 4 - Piscine.
Articolo 5 - Somministrazione di pasti e bevande.
Articolo 6 - Aziende che effettuano la sola degustazione e assaggi di prodotti ed organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio.
Articolo 7 - Fattorie didattiche.
Articolo 8 - Connessione dell'attività agrituristica e prevalenza dell'attività agricola.
Articolo 9 - Mantenimento dei requisiti.
Articolo 10 - Capacità ricettiva delle aziende agrituristiche.
Articolo 11 - Requisiti strutturali igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture delle unità abitative.
Articolo 12 - Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
Articolo 13 - Requisiti dei locali per la preparazione di pasti.
Articolo 14 - Disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti, pasti e bevande.
Articolo 15 - Specie e quantità di animali che possono essere macellati in azienda.
Articolo 16 - Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda.
Articolo 17 - Attività di trasformazione.
Articolo 18 - Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
Articolo 19 - Vincolo di destinazione d'uso.
Articolo 20 - Vigilanza, monitoraggio e valutazione.
Articolo 21 - Criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche.