Legge Regionale Molise 4/7/2011 n. 1
Articolo 2
Modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9.
Modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9.
1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale n. 9/2010 sono svolte in azienda, nel rispetto dei requisiti, delle norme igienico-sanitarie e nei limiti massimi derivanti dal calcolo delle tabelle tempo lavoro, di cui agli allegati A e B.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto.Articolo 2 - Modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9.
Articolo 3 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti.
Articolo 4 - Piscine.
Articolo 5 - Somministrazione di pasti e bevande.
Articolo 6 - Aziende che effettuano la sola degustazione e assaggi di prodotti ed organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio.
Articolo 7 - Fattorie didattiche.
Articolo 8 - Connessione dell'attività agrituristica e prevalenza dell'attività agricola.
Articolo 9 - Mantenimento dei requisiti.
Articolo 10 - Capacità ricettiva delle aziende agrituristiche.
Articolo 11 - Requisiti strutturali igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture delle unità abitative.
Articolo 12 - Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
Articolo 13 - Requisiti dei locali per la preparazione di pasti.
Articolo 14 - Disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti, pasti e bevande.
Articolo 15 - Specie e quantità di animali che possono essere macellati in azienda.
Articolo 16 - Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda.
Articolo 17 - Attività di trasformazione.
Articolo 18 - Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
Articolo 19 - Vincolo di destinazione d'uso.
Articolo 20 - Vigilanza, monitoraggio e valutazione.
Articolo 21 - Criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche.