Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 4/7/2011 n. 1

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attività agrituristiche)

Articolo 12

Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

1.  I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,2 metri quadrati per posto/tavola, con aerazione naturale o artificiale integrante ed illuminazione. Gli stessi devono essere dotati di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati.

2.  Tali locali, oltre alla somministrazione dei pasti agli ospiti o ad avventori, possono essere destinati, in apposito reparto separato e previa adozione di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari, anche all'esposizione e vendita dei prodotti.

3.  A disposizione degli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande, deve essere disponibile almeno un servizio igienico, facilmente accessibile anche ai portatori di handicap, e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione. Tale servizio può identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti dimorati.

4.  Il servizio igienico di cui al comma 3 deve essere dotato di:

a)  pavimento lavabile e disinfettabile;
b)  pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza minima di 2 metri;
c)  adeguata aerazione, naturale o meccanica;
d)  W.C. con impianto di scarico dell'acqua a doppia erogazione;
e)  lavabo fornito di sapone liquido e di asciugamani elettrico o monouso, approvvigionato di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando a pedale;
f)  contenitori per rifiuti con comando a pedale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto.
Articolo 2 - Modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9.
Articolo 3 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti.
Articolo 4 - Piscine.
Articolo 5 - Somministrazione di pasti e bevande.
Articolo 6 - Aziende che effettuano la sola degustazione e assaggi di prodotti ed organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio.
Articolo 7 - Fattorie didattiche.
Articolo 8 - Connessione dell'attività agrituristica e prevalenza dell'attività agricola.
Articolo 9 - Mantenimento dei requisiti.
Articolo 10 - Capacità ricettiva delle aziende agrituristiche.
Articolo 11 - Requisiti strutturali igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture delle unità abitative.
Articolo 12 - Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
Articolo 13 - Requisiti dei locali per la preparazione di pasti.
Articolo 14 - Disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti, pasti e bevande.
Articolo 15 - Specie e quantità di animali che possono essere macellati in azienda.
Articolo 16 - Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda.
Articolo 17 - Attività di trasformazione.
Articolo 18 - Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
Articolo 19 - Vincolo di destinazione d'uso.
Articolo 20 - Vigilanza, monitoraggio e valutazione.
Articolo 21 - Criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche.

Sorry. No data so far.