Decreto Legge 6/7/2011 n. 98
Articolo 34
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15/7/2011, N. 111----------------------------------------------------------------------------------
Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l’articolo 42 e’ inserito il seguente: «42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorita’ che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita’, puo’ disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo’ essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilita’ di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo’ essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia’ erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e’ determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita’ e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e’ computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita’ del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e’ specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto e’ liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne e’ disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto e’ notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta’ sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; e’ soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed e’ trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalita’ di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita’ di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e’ di competenza dell’autorita’ che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e’ pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando e’ imposta una servitu’ e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorita’ amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo’ procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitu’ al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L’autorita’ che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne’ da’ comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi’ applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e’ gia’ stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualita’ e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme gia’ erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.”.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Livellamento remunerativo Italia-Europa
Articolo 2 - Auto blu
Articolo 3 - Aerei blu
Articolo 4 - Benefits
Articolo 5 - Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Articolo 6 - Finanziamento dei partiti politici
Articolo 7 - Election day
Articolo 8 - Obblighi di trasparenza per le societa a partecipazione pubblica
Articolo 9 - Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Articolo 10 - Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Articolo 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Articolo 12 - Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Articolo 13 - Rimodulazione di fondi
Articolo 14 - Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Articolo 15 - Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dellattivita dei commissari straordinari
Articolo 16 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Articolo 17 - Razionalizzazione della spesa sanitaria
Articolo 18 - Interventi in materia previdenziale
Articolo 19 - Razionalizzazione della spesa relativa allorganizzazione scolastica
Articolo 20 - Nuovo patto di stabilita interno: parametri di virtuosita
Articolo 21 - Finanziamento di spese indifferibili dellanno 2011
Articolo 22 - Conto di disponibilita
Articolo 23 - Norme in materia tributaria
Articolo 24 - Norme in materia di gioco
Articolo 25 - Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Articolo 26 - Contrattazione aziendale
Articolo 27 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'
Articolo 28 - Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Articolo 29 - Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attivita' economiche
Articolo 30 - Finanziamento della banda larga
Articolo 31 - Interventi per favorire lafflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Articolo 32 - Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Articolo 33 - Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Articolo 33 bis - Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Articolo 33 ter - Disposizioni sulla gestione dei fondi
Articolo 34 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dellenergia
Articolo 36 - Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.
Articolo 37 - Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Articolo 38 - Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Articolo 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Articolo 40 - Disposizioni finanziarie
Articolo 41 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -
Allegato C bis -
