Decreto Legge 6/7/2011 n. 98
Articolo 29
Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attivita' economiche
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15/7/2011, N. 111
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Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attivita' economiche
1. L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita’ di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita’, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita’ montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa’ di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attivita’ imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilita’;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attivita’ senza finalita’ di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo’ chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita’ giuridica costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita’ di intermediazione. L’iscrizione e’ subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1. 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l’autorizzazione allo svolgimento della attivita’ di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e’ subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche’ al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalita’ di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonche’ le modalita’ della loro iscrizione in una apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche’ la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l’attivita’ di intermediazione. (1)
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l’attivita’ di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato sara' libero. (2)
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano. (2)
2. E’ istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivita' economiche. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennita’. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia. (1)
3. L’Alta Commissione di cui al comma 2 e’ composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell’Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L’alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.
(3) Rubrica modificata dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Livellamento remunerativo Italia-Europa
Articolo 2 - Auto blu
Articolo 3 - Aerei blu
Articolo 4 - Benefits
Articolo 5 - Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
Articolo 6 - Finanziamento dei partiti politici
Articolo 7 - Election day
Articolo 8 - Obblighi di trasparenza per le societa a partecipazione pubblica
Articolo 9 - Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato
Articolo 10 - Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
Articolo 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Articolo 12 - Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Articolo 13 - Rimodulazione di fondi
Articolo 14 - Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Articolo 15 - Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dellattivita dei commissari straordinari
Articolo 16 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Articolo 17 - Razionalizzazione della spesa sanitaria
Articolo 18 - Interventi in materia previdenziale
Articolo 19 - Razionalizzazione della spesa relativa allorganizzazione scolastica
Articolo 20 - Nuovo patto di stabilita interno: parametri di virtuosita
Articolo 21 - Finanziamento di spese indifferibili dellanno 2011
Articolo 22 - Conto di disponibilita
Articolo 23 - Norme in materia tributaria
Articolo 24 - Norme in materia di gioco
Articolo 25 - Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Articolo 26 - Contrattazione aziendale
Articolo 27 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'
Articolo 28 - Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Articolo 29 - Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attivita' economiche
Articolo 30 - Finanziamento della banda larga
Articolo 31 - Interventi per favorire lafflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Articolo 32 - Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Articolo 33 - Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Articolo 33 bis - Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Articolo 33 ter - Disposizioni sulla gestione dei fondi
Articolo 34 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dellenergia
Articolo 36 - Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.
Articolo 37 - Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Articolo 38 - Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Articolo 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Articolo 40 - Disposizioni finanziarie
Articolo 41 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -
Allegato C bis -
