Decreto Legge 6/7/2011 n. 98
Articolo 39
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15/7/2011, N. 111
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Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della
giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita' e terzieta'
del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie
regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello
Stato a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli
organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) e' soppressa;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che
in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra
prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le
scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita'
di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e
anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti
singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione
dei tributi o di altri enti impositori;";
3) la lettera m) e' soppressa;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) coloro
che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il
personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono
essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, e attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e
nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere
componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione
dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti."; All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. (1)
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono
aggiunte le seguenti: " i conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in
servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono
soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il
Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione
della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di
competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria
della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e'
aggiunta la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente
tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime
parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le
seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola: "ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale
giudicante".
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del
presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui
al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la
cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata
rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita', i
giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame
di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita'.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti
vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla
predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate I concorsi sono riservati ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in
servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette
commissioni. (1) Ai fini del periodo precedente, si
intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo
al momento dell'indizione dei concorsi. (2)
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie
entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si
intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di
cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze
armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco
deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati
dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a
svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in
godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare
sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in
base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro
della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza
della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono
individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti
per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili
con quelle in godimento
8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice
dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia
tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del relativo
processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le
comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto
legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto
difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle
quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla
lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla
lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate
nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il
piu' generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. (1)
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso
e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di
cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita'
del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo
volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione
avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di
economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e'
condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o
per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente e
dell'agente della riscossione che concludono la mediazione o
accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (4)
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento
agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e
quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla
proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011
dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo
del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le
seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
il 31 marzo 2012 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo
2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse
sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i
termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti
per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti
sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il
30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e
notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al
recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa
del presente comma. (3)
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed
economicita', entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il
trasferimento, anche graduale, delle attivita' di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate
erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche' dalle
societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e
organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con
il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere
autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.
(2) Comma modificato dall'art. 2, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.
(3) Comma modificato dall'art. 29, DL 29/12/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 24/2/2012, n. 14.
Comma modificato dall'art. 10, DL 24/4/2017, n. 50.
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Articolo 12 - Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Articolo 13 - Rimodulazione di fondi
Articolo 14 - Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Articolo 15 - Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dellattivita dei commissari straordinari
Articolo 16 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Articolo 17 - Razionalizzazione della spesa sanitaria
Articolo 18 - Interventi in materia previdenziale
Articolo 19 - Razionalizzazione della spesa relativa allorganizzazione scolastica
Articolo 20 - Nuovo patto di stabilita interno: parametri di virtuosita
Articolo 21 - Finanziamento di spese indifferibili dellanno 2011
Articolo 22 - Conto di disponibilita
Articolo 23 - Norme in materia tributaria
Articolo 24 - Norme in materia di gioco
Articolo 25 - Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
Articolo 26 - Contrattazione aziendale
Articolo 27 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'
Articolo 28 - Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
Articolo 29 - Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attivita' economiche
Articolo 30 - Finanziamento della banda larga
Articolo 31 - Interventi per favorire lafflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Articolo 32 - Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture
Articolo 33 - Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Articolo 33 bis - Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
Articolo 33 ter - Disposizioni sulla gestione dei fondi
Articolo 34 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dellenergia
Articolo 36 - Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.
Articolo 37 - Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Articolo 38 - Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Articolo 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Articolo 40 - Disposizioni finanziarie
Articolo 41 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -
Allegato C -
Allegato C bis -
