Legge Regionale Marche 15/11/2010 n. 16
Articolo 42
Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009
Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009
[1. Alla lettera b del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, la parola: "interprovinciale" è soppressa. ] (1)
2. La lettera n decies del numero 6 dell'allegato B2 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"n decies impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:
1 siano ubicati al suolo ed abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW;
2 costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.m. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;
3 siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010;
4 costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010.".
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4 agosto 2010, n. 12 Modifica alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale".
4. Il punto 2 della lettera g del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è sostituito dal seguente:
"2 in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti;".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, è inserito il seguente:
"1 bis. Oltre alle funzioni di programmazione del settore, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, e l'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, relative alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.".
6. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006.
3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1 bis. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell'articolo 29 duodecies del d.lgs. 152/2006.".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:
"1 bis. I Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.".
8. Al comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 24/2009 dopo le parole: "conservano efficacia" sono inserite le parole: ", fatta salva la possibilità di apportare eventuali modifiche cui si applicano le norme procedimentali previgenti,".
9. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, si interpreta nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, ivi previste, sono ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
10. Sono abrogati:
a l'articolo 50 della l.r. 10/1999;
b la lettera d del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 11 della l.r. 24/2009.
11. I procedimenti di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2009, ora abrogato dal comma 10, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la presente disciplina dall'autorità individuata quale autorità competente dalla norma vigente al momento della presentazione dell'istanza.
12. Restano di competenza delle Province i procedimenti di cui all'articolo 24 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione Legge finanziaria 2009.
13. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. L'esercizio delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs.152/2006, è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia di impianto e ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata, già iscritte nell'apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione suddetta.
15. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, promuove la diffusione e l'attuazione nel territorio regionale di attività connesse al tema dello sviluppo sostenibile, attraverso la concessione di contributi a favore di enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nei registri regionali. I contributi non possono superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono concessi in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
------
(1) Comma abrogato dall'art. 1, LR 9/5/2011, n. 9.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009Articolo 2 - Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009
Articolo 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009
Articolo 4 - Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2009
Articolo 5 - Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009
Articolo 6 - Alienazione di immobili regionali
Articolo 7 - Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009
Articolo 8 - Modifica alla l.r. 4/2010
Articolo 9 - Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
Articolo 10 - Razionalizzazione delle spese
Articolo 11 - Modifica alla l.r. 11/2010
Articolo 12 - Riorganizzazione amministrativa
Articolo 13 - Misure per la riduzione della spesa
Articolo 14 - Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 31/2001
Articolo 16 - Modifiche alla l.r. 36/2005
Articolo 17 - Attività a supporto dell'Iniziativa adriatico ionica IAI
Articolo 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Modifiche alla l.r. 15/2008
Articolo 20 - Modifica alla l.r. 39/1997
Articolo 21 - Modifica alla l.r. 6/2005
Articolo 22 - Modifica alla l.r. 7/1995
Articolo 23 - Modifica alla l.r. 5/2003
Articolo 24 - Modifiche alla l.r. 27/2009
Articolo 25 - Modifiche alla l.r. 33/1989
Articolo 26 - Modifica alla l.r. 43/1988
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 6/2007
Articolo 29 - Modifiche alla l.r. 20/2003
Articolo 30 - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane
Articolo 31 - Modifica alla l.r. 60/1997
Articolo 32 - Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro
Articolo 33 - Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008
Articolo 34 - Modifica alla l.r. 21/2003
Articolo 35 - Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013
Articolo 36 - Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 37 - Modifica alla l.r. 11/2009
Articolo 38 - Modifiche alla l.r. 9/2006
Articolo 39 - Finalizzazioni di spesa
Articolo 40 - Gestori dei servizi pubblici locali
Articolo 41 - Strutture assistenziali
Articolo 42 - Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009
Articolo 43 - Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010
Articolo 44 - Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2010
Articolo 45 - Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009
Articolo 46 - Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009
Articolo 47 - Riepiloghi generali riassuntivi
Articolo 48 - Dichiarazione d'urgenza