Legge Regionale Marche 15/11/2010 n. 16
Articolo 24
Modifiche alla l.r. 27/2009
Modifiche alla l.r. 27/2009
1. La lettera c del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 Testo Unico in materia di commercio, è sostituita dalla seguente:
"c coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;".
2. Alla lettera g del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: "non detentive".
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c, e, f e g, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.".
4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
b avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.".
5. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.".
6. Al comma 1 degli articoli 23 e 24 della l.r. 27/2009 le parole: "ha la residenza o la sede legale" sono sostituite dalle parole: "intende avviare l'attività".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
"1 bis. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio.".
8. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 non si applicano al settore alimentare.".
9. Dopo l'articolo 38 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
"Art. 38 bis - Documento unico di regolarità contributiva.
1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva DURC di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.
2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC.
3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.
4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
5. Salvo quanto previsto al comma 3, in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 2 l'autorizzazione è sospesa per sei mesi.
6. La Giunta regionale definisce ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.".
10. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 27/2009 sono soppresse le parole: "nell'ambito del territorio regionale,".
11. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: "di residenza o di dimora dell'operatore" sono sostituite dalle parole: "nel quale l'esercente intende avviare l'attività".
12. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: "lettera i" sono sostituite dalle parole: "lettere h e i" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati."
13. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: "di residenza. Per i residenti in altra regione il tesserino è rilasciato dal Comune" sono soppresse.
14. Il comma 6 bis dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"6 bis. I Comuni individuano altresì le deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta svolte esclusivamente da imprese di produzione del settore non alimentare operanti nel territorio regionale, sulla base dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 2.".
15. Al comma 8 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 le parole: "dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano i relativi dati alla Giunta regionale entro il 15 dicembre successivo" sono sostituite dalle parole: "dai commi precedenti e li comunicano annualmente alla struttura organizzativa della Regione competente entro il termine perentorio del 31 ottobre. Entro la stessa data i Comuni interessati possono presentare una richiesta motivata per la concessione dell'ulteriore deroga prevista dal comma 8 bis.".
16. Dopo il comma 8 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:
"8 bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 possono essere derogati per un massimo di ulteriori due giornate in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza per i flussi turistici e per l'economia comunale, esclusivamente per le vie del territorio comunale direttamente interessate.
8 ter. La Giunta regionale, al fine della valutazione e concessione della deroga di cui al comma 8 bis, costituisce una commissione composta da un rappresentante della struttura organizzativa regionale competente e da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI, nonché da: un rappresentante delle associazioni dei consumatori, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, designati dai rispettivi organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale. La commissione, nella prima seduta, adotta i criteri e le modalità per il suo funzionamento e, entro il 30 novembre di ogni anno, esprime parere vincolante sulle deroghe proposte, che sono concesse o negate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. I componenti la commissione operano a titolo gratuito.".
17. Al comma 9 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 le parole: "di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8" sono sostituite dalle parole: "o agiscono in difformità alle disposizioni di cui al presente articolo. I Comuni che non si attengono alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00, applicata dalla Regione ai sensi della l.r. 33/1998. I proventi derivanti dall'applicazione di tale sanzione sono utilizzati dalla Regione per la rivitalizzazione del piccolo commercio".
18. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 27/2009 le parole: "17, comma 4" sono sostituite dalle parole: "17, comma 5".
19. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.".
20. Le lettere a, b e c del comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 sono sostituite dalle seguenti:
"a avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano;
b avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.".
21. Al comma 8 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 le parole "; la Giunta regionale individua, altresì, i titoli di studio di cui al comma 5, lettera b" sono soppresse.
22. Il comma 11 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"11. Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.".
23. Il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, mentre è soggetto ad autorizzazione nel caso in cui riguardi il passaggio da una zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell'articolo 62 a una zona interessata dalla medesima programmazione.".
24. Alla lettera c del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 27/2009 le parole: "presentazione della DIA sanitaria" sono sostituite dalle parole: "notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari".
25. Al comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 27/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La relativa autorizzazione o SCIA deve far capo allo stesso titolare dell'impianto di distribuzione carburanti.".
26. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 76 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: "I lavori per la realizzazione di nuovi impianti e per trasferimenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire.".
27. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 27/2009:
a la lettera a del comma 1 dell'articolo 8;
b il comma 6 ter dell'articolo 55;
c il comma 6 dell'articolo 61;
d la lettera a del comma 1 dell'articolo 62.
28. La limitazione di cui al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 non si applica alle manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni ricadenti nelle aree depresse dell'ex Obiettivo 2.
29. In fase di prima applicazione, la comunicazione e la richiesta di cui al comma 8 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009, come modificato dal comma 15 del presente articolo, devono pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. La commissione prevista dal comma 8 ter del medesimo articolo 55, come inserito dal comma 16 del presente articolo, è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esprime il proprio parere vincolante sulle richieste pervenute entro il 31 gennaio 2011.
30. Nel testo degli articoli 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 58, 59 e 60 della l.r. 27/2009 le parole "dichiarazione di inizio di attività" e "DIA", ove ricorrono, sono sostituite dalle parole: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA". La rubrica degli articoli 28 e 64 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: "Segnalazione certificata di inizio attività". Ai commi 1 e 3 dell'articolo 64 della l.r. 27/2009 rispettivamente le parole: "DIA" e "DIA con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione medesima" sono sostituite dalla parola: "SCIA".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009Articolo 2 - Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009
Articolo 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009
Articolo 4 - Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2009
Articolo 5 - Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009
Articolo 6 - Alienazione di immobili regionali
Articolo 7 - Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009
Articolo 8 - Modifica alla l.r. 4/2010
Articolo 9 - Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
Articolo 10 - Razionalizzazione delle spese
Articolo 11 - Modifica alla l.r. 11/2010
Articolo 12 - Riorganizzazione amministrativa
Articolo 13 - Misure per la riduzione della spesa
Articolo 14 - Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 31/2001
Articolo 16 - Modifiche alla l.r. 36/2005
Articolo 17 - Attività a supporto dell'Iniziativa adriatico ionica IAI
Articolo 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Modifiche alla l.r. 15/2008
Articolo 20 - Modifica alla l.r. 39/1997
Articolo 21 - Modifica alla l.r. 6/2005
Articolo 22 - Modifica alla l.r. 7/1995
Articolo 23 - Modifica alla l.r. 5/2003
Articolo 24 - Modifiche alla l.r. 27/2009
Articolo 25 - Modifiche alla l.r. 33/1989
Articolo 26 - Modifica alla l.r. 43/1988
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 6/2007
Articolo 29 - Modifiche alla l.r. 20/2003
Articolo 30 - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane
Articolo 31 - Modifica alla l.r. 60/1997
Articolo 32 - Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro
Articolo 33 - Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008
Articolo 34 - Modifica alla l.r. 21/2003
Articolo 35 - Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013
Articolo 36 - Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 37 - Modifica alla l.r. 11/2009
Articolo 38 - Modifiche alla l.r. 9/2006
Articolo 39 - Finalizzazioni di spesa
Articolo 40 - Gestori dei servizi pubblici locali
Articolo 41 - Strutture assistenziali
Articolo 42 - Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009
Articolo 43 - Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010
Articolo 44 - Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2010
Articolo 45 - Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009
Articolo 46 - Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009
Articolo 47 - Riepiloghi generali riassuntivi
Articolo 48 - Dichiarazione d'urgenza