Legge Regionale Marche 15/11/2010 n. 16
Articolo 10
Razionalizzazione delle spese
Razionalizzazione delle spese
1. A decorrere dall'anno 2010, la Giunta regionale incrementa stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i, del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1 aprile1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.
4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano idonee misure per la riduzione delle spese per le missioni del personale della Regione nel rispetto dei principi previsti dal comma 12 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilendo modalità di svolgimento e limiti per i rimborsi spese.
5. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 3 agosto 2010, n. 11 Misure urgenti in materia di contenimento della spesa, dopo le parole: "dalla Regione" sono inserite le parole: ", dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell'ambito delle attività di controllo e valutazione connesse all'attuazione dei fondi strutturali europei".
6. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario, è sostituito dal seguente:
"6. Gli ERSU provvedono direttamente alla gestione giuridica del personale. La gestione economica e previdenziale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione che definisce gli specifici adempimenti, nonché i tempi e le modalità di attuazione.".
7. L'articolo 17 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - Mezzi finanziari.
1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:
a) finanziamenti regionali;
b) contributi per il pagamento degli oneri relativi al personale a tempo indeterminato;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché dalla tariffazione dei servizi;
d risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.
2. Il contributo di cui alla lettera b del comma 1 è determinato dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. Il relativo importo è definito dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale in relazione al numero delle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso ciascun ente alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.
3. L'importo di cui al comma 2 è ridefinito in sede di assestamento di bilancio annuale in relazione alle variazioni del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente intervenute.".
8. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 38/1996 le parole: "Le eventuali economie relative al budget del personale e parte" sono sostituite dalla parola: "Parte".
9. A decorrere dal 1° gennaio 2011, qualora gli ERSU siano in grado di assicurare il servizio di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi applicano le stesse modalità di riduzione della borsa di studio del pasto giornaliero anche per il secondo pasto giornaliero agli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero agli studenti pendolari.
10. L'articolo 17 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche ASSAM. Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche ESAM. Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare CEPA è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - Finanziamenti.
1. Il finanziamento dell'ASSAM è assicurato mediante:
a) i proventi dei servizi e delle attività;
b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
c) i contributi della Regione alle spese di gestione relative al programma di attività e alle spese per il personale regionale a tempo indeterminato assegnato ai sensi dell'articolo 21;
d) le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, e ulteriori eventuali entrate.
2. I contributi di cui alla lettera c del comma 1 vengono determinati dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
L'importo del contributo relativo al personale è definito dalla struttura regionale competente in materia in relazione alle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.".
11. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 9/1997 è inserito il seguente:
"2 bis. La gestione del personale di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.".
12. La lettera a del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 Costituzione Società regionale di sviluppo, è sostituita dalla seguente:
"a la società sia amministrata da un amministratore unico nominato dalla Giunta regionale, il quale può essere scelto anche tra i dirigenti regionali e conserva, per la durata dell'incarico, il trattamento economico complessivo percepito in relazione all'incarico dirigenziale;".
13. La lettera q del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è abrogata.
14. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 Norme sui procedimenti contrattuali regionali, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nelle procedure contrattuali della Regione, la commissione giudicatrice effettua la selezione dei candidati e degli offerenti, nonché la valutazione delle offerte.
3. La commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominata dal dirigente della struttura organizzativa che ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed è composta:
a) dal dirigente medesimo o da altro dirigente regionale da lui delegato, che la presiede;
b) da due commissari, di cui uno nominato dal dirigente di cui alla lettera a e uno, con funzioni anche di segretario, designato dal dirigente della struttura competente in materia di provveditorato, economato e contratti.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009Articolo 2 - Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009
Articolo 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009
Articolo 4 - Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2009
Articolo 5 - Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009
Articolo 6 - Alienazione di immobili regionali
Articolo 7 - Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009
Articolo 8 - Modifica alla l.r. 4/2010
Articolo 9 - Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
Articolo 10 - Razionalizzazione delle spese
Articolo 11 - Modifica alla l.r. 11/2010
Articolo 12 - Riorganizzazione amministrativa
Articolo 13 - Misure per la riduzione della spesa
Articolo 14 - Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 31/2001
Articolo 16 - Modifiche alla l.r. 36/2005
Articolo 17 - Attività a supporto dell'Iniziativa adriatico ionica IAI
Articolo 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Modifiche alla l.r. 15/2008
Articolo 20 - Modifica alla l.r. 39/1997
Articolo 21 - Modifica alla l.r. 6/2005
Articolo 22 - Modifica alla l.r. 7/1995
Articolo 23 - Modifica alla l.r. 5/2003
Articolo 24 - Modifiche alla l.r. 27/2009
Articolo 25 - Modifiche alla l.r. 33/1989
Articolo 26 - Modifica alla l.r. 43/1988
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 6/2007
Articolo 29 - Modifiche alla l.r. 20/2003
Articolo 30 - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane
Articolo 31 - Modifica alla l.r. 60/1997
Articolo 32 - Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro
Articolo 33 - Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008
Articolo 34 - Modifica alla l.r. 21/2003
Articolo 35 - Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013
Articolo 36 - Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 37 - Modifica alla l.r. 11/2009
Articolo 38 - Modifiche alla l.r. 9/2006
Articolo 39 - Finalizzazioni di spesa
Articolo 40 - Gestori dei servizi pubblici locali
Articolo 41 - Strutture assistenziali
Articolo 42 - Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009
Articolo 43 - Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010
Articolo 44 - Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2010
Articolo 45 - Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009
Articolo 46 - Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009
Articolo 47 - Riepiloghi generali riassuntivi
Articolo 48 - Dichiarazione d'urgenza