Articolo Normativa

Ordinanza Pres. Cons. Min. 22/10/2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010

Articolo 6

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 2, ai soggetti interessati: a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo; b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili; c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi. d) un contributo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi

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