Articolo Normativa

Ordinanza Pres. Cons. Min. 22/10/2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010

Articolo 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio delle province di Genova e Savona, debitamente documentate.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto per il monitoraggio, la valutazione tecnica dell'evoluzione degli eventi calamitosi e la messa in sicurezza del territorio, il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato ad avvalersi dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007, nonche' a stipulare apposite convenzioni con gli ordini professionali, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.
4. Il Dipartimento della protezione civile assicurera', ove richiesto, il necessario supporto al Commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Universita' di Firenze e della Fondazione CIMA.
5. Al fine di assicurare le attivita' di valutazione tecnica e di prevenzione non strutturale del rischio nonche' la relativa pianificazione speditiva di protezione civile, nelle more della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio residuo, il Commissario delegato puo' avvalersi di un apposito gruppo tecnico di supporto costituito da personale della Regione Liguria, delle Province e delle Prefetture - UTG - di Genova e Savona, dei Comuni interessati dagli eventi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile entro il limite massimo di € 250.000,00.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 -
Articolo 3 -
Articolo 4 -
Articolo 5 -
Articolo 6 -
Articolo 7 -
Articolo 8 -
Articolo 9 -
Articolo 10 -
Articolo 11 -
Articolo 12 -