Articolo Normativa

Ordinanza Pres. Cons. Min. 22/10/2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010

Articolo 4

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e comunque senza oneri aggiuntivi per i comuni, e' autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e comunque senza oneri aggiuntivi per i comuni, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 -
Articolo 3 -
Articolo 4 -
Articolo 5 -
Articolo 6 -
Articolo 7 -
Articolo 8 -
Articolo 9 -
Articolo 10 -
Articolo 11 -
Articolo 12 -