Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 12/2/2010 n. 4

Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010

Articolo 28

Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei

TITOLO II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I - Disposizioni in materia di turismo
Sezione I - Strutture ricettive turistiche

Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei

1. L’articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: 
“Art. 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un’unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l’autorizzazione allegano alla domanda un’apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’autorizzazione si considera rilasciata.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 3 - Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all’aria aperta non aperte al pubblico
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea
Articolo 12 - Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e all’aria aperta
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell’esercizio
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere
Articolo 16 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti
Articolo 19 - Sostituzione dell’articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
Articolo 27 - Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull’occasionalità
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l’esercizio dell’attività
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti
Articolo 34 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
Articolo 35 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
Articolo 36 - Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard
Articolo 37 - Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti
Articolo 38 - Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull’apertura
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo
Articolo 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002
Articolo 50 - Disposizioni in materia di organizzazione regionale
Articolo 51 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni
Articolo 52 - Intese in materia di aree naturali protette
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999