Legge Regionale Emilia Romagna 12/2/2010 n. 4
Articolo 19
Sostituzione dellarticolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione
TITOLO II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I - Disposizioni in materia di turismo
Sezione I - Strutture ricettive turistiche
Sostituzione dell’articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione
1. L’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione
dell’esercizio di attività ricettive
1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia qualora l’esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all’ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all’attività ricettiva ai criteri stabiliti per l’esercizio dell’attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d’uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell’attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
e) qualora l’attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell’attività si applica l’articolo 117 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).”.
2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 3 - Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente lattività saltuaria di alloggio e prima colazione
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture allaria aperta non aperte al pubblico
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea
Articolo 12 - Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e allaria aperta
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dellesercizio
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere
Articolo 16 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
Articolo 27 - Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sulloccasionalità
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per lesercizio dellattività
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti
Articolo 34 - Sostituzione dellarticolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
Articolo 35 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
Articolo 36 - Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard
Articolo 37 - Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti
Articolo 38 - Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sullapertura
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo
Articolo 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002
Articolo 50 - Disposizioni in materia di organizzazione regionale
Articolo 51 - Sostituzione dellarticolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni
Articolo 52 - Intese in materia di aree naturali protette
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999
