Legge Regionale Emilia Romagna 12/2/2010 n. 4
Articolo 25
Modifiche allarticolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
TITOLO II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I - Disposizioni in materia di turismo
Sezione I - Strutture ricettive turistiche
Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta o subentra nell’attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l’inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4. Al comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “contenuti nell’autorizzazione o” sono soppresse e la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione”.
5. Al comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione”.
6. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
“7. Chi interrompe l’attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell’attività.”.
7. Il comma 9 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
“9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l’applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 3 - Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente lattività saltuaria di alloggio e prima colazione
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture allaria aperta non aperte al pubblico
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea
Articolo 12 - Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e allaria aperta
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dellesercizio
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere
Articolo 16 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
Articolo 27 - Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sulloccasionalità
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per lesercizio dellattività
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti
Articolo 34 - Sostituzione dellarticolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
Articolo 35 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
Articolo 36 - Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard
Articolo 37 - Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti
Articolo 38 - Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sullapertura
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo
Articolo 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002
Articolo 50 - Disposizioni in materia di organizzazione regionale
Articolo 51 - Sostituzione dellarticolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni
Articolo 52 - Intese in materia di aree naturali protette
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999