Legge Regionale Veneto 8/7/2009 n. 14
Articolo 11
Interventi a favore dei soggetti disabili
Interventi a favore dei soggetti disabili
1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Interventi edilizi di ampliamento
Articolo 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi
Articolo 5 - Interventi per favorire linstallazione di impianti solari e fotovoltaici
Articolo 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento
Articolo 7 - Oneri e incentivi
Articolo 8 - Elenchi e monitoraggio
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"
Articolo 13 - Dichiarazione durgenza