Legge Regionale Veneto 8/7/2009 n. 14
Articolo 5
Interventi per favorire linstallazione di impianti solari e fotovoltaici
Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici
1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni. (1)
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.
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(1) Comma modificato dall'art.6, L.R. 19/10/2009, n. 26.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Interventi edilizi di ampliamento
Articolo 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi
Articolo 5 - Interventi per favorire linstallazione di impianti solari e fotovoltaici
Articolo 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento
Articolo 7 - Oneri e incentivi
Articolo 8 - Elenchi e monitoraggio
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"
Articolo 13 - Dichiarazione durgenza