Legge Regionale Veneto 8/7/2009 n. 14
Articolo 4
Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi
Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi
1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Interventi edilizi di ampliamento
Articolo 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi
Articolo 5 - Interventi per favorire linstallazione di impianti solari e fotovoltaici
Articolo 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento
Articolo 7 - Oneri e incentivi
Articolo 8 - Elenchi e monitoraggio
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"
Articolo 13 - Dichiarazione durgenza