Legge Regionale Umbria 18/11/2008 n. 17
Articolo 24
Norma finanziaria
TITOLO V - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Norma finanziaria
1. Per l’anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata “Attività di informazione ed educazione ambientale” (cap. 5831 n.i.).
2. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) si provvede con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata “Attività di informazione ed educazione ambientale” (cap. 5833 n.i.).
3. Per l’anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo
18, comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata “Attività di informazione ed educazione ambientale” (cap. 5832 n.i.).
4. Per l’anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo
19, comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.008 del bilancio di previsione 2008 denominata “Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale” (cap. 5802 n.i.).
5. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3 e 4 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2008 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).
6. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
7.La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 18 novembre 2008
LORENZETTI
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 4 - Disciplinare tecnico
Articolo 5 - Richiesta di certificazione
Articolo 6 - Rilascio di certificazione
Articolo 7 - Strumenti di indagine territoriale
Articolo 8 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 9 - Recupero dellacqua piovana
Articolo 10 - Permeabilità dei suoli
Articolo 11 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 12 - Esposizione e soleggiamento degli edifici
Articolo 13 - Sistemi di riscaldamento
Articolo 14 - Igiene urbana
Articolo 15 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
Articolo 16 - Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti
Articolo 17 - Incentivi economici
Articolo 18 - Altre forme di incentivazione e diffusione
Articolo 19 - Compiti della Regione
Articolo 20 - Compiti dei Comuni
Articolo 21 - Controlli e sanzioni
Articolo 22 - Norme finali
Articolo 23 - Clausola valutativa
Articolo 24 - Norma finanziaria
Appendice 1 - Note
