Legge Regionale Umbria 18/11/2008 n. 17
Articolo 20
Compiti dei Comuni
TITOLO V - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Compiti dei Comuni
1. I Comuni, entro duecentoquaranta giorni dall’emanazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 19:
a) adeguano il regolamento comunale per l’attività edilizia alle disposizioni della presente legge e delle relative norme regolamentari;
b) stabiliscono la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 2;
c) definiscono gli incentivi in materia di imposte o tasse comunali ai sensi dell’articolo 17, comma 3.
2. I Comuni, nella formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, applicano le disposizioni di urbanistica ed edilizia sostenibile di cui alla presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 4 - Disciplinare tecnico
Articolo 5 - Richiesta di certificazione
Articolo 6 - Rilascio di certificazione
Articolo 7 - Strumenti di indagine territoriale
Articolo 8 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 9 - Recupero dellacqua piovana
Articolo 10 - Permeabilità dei suoli
Articolo 11 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 12 - Esposizione e soleggiamento degli edifici
Articolo 13 - Sistemi di riscaldamento
Articolo 14 - Igiene urbana
Articolo 15 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
Articolo 16 - Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti
Articolo 17 - Incentivi economici
Articolo 18 - Altre forme di incentivazione e diffusione
Articolo 19 - Compiti della Regione
Articolo 20 - Compiti dei Comuni
Articolo 21 - Controlli e sanzioni
Articolo 22 - Norme finali
Articolo 23 - Clausola valutativa
Articolo 24 - Norma finanziaria
Appendice 1 - Note
