Legge Regionale Umbria 18/11/2008 n. 17
Articolo 12
Esposizione e soleggiamento degli edifici
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE
Esposizione e soleggiamento degli edifici
1. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici e favorire l’utilizzo di energia solare.
2. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi di ristrutturazione urbanistica garantiscono ad ogni singolo edificio la migliore insolazione e un efficiente utilizzo dell’energia solare.
3. I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sono corredati da un apposito studio ed opportune rappresentazioni grafiche relative alla condizione di insolazione degli insediamenti e degli edifici.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 4 - Disciplinare tecnico
Articolo 5 - Richiesta di certificazione
Articolo 6 - Rilascio di certificazione
Articolo 7 - Strumenti di indagine territoriale
Articolo 8 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 9 - Recupero dellacqua piovana
Articolo 10 - Permeabilità dei suoli
Articolo 11 - Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio
Articolo 12 - Esposizione e soleggiamento degli edifici
Articolo 13 - Sistemi di riscaldamento
Articolo 14 - Igiene urbana
Articolo 15 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
Articolo 16 - Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti
Articolo 17 - Incentivi economici
Articolo 18 - Altre forme di incentivazione e diffusione
Articolo 19 - Compiti della Regione
Articolo 20 - Compiti dei Comuni
Articolo 21 - Controlli e sanzioni
Articolo 22 - Norme finali
Articolo 23 - Clausola valutativa
Articolo 24 - Norma finanziaria
Appendice 1 - Note
