Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23
Articolo 24
Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
TITOLO VI - Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98).
L'art. 29 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzioni di nuovi mercati. 2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali: - localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato; - elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare; - termine entro il quale deve essere presentata la domanda; - termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile. Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità: a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto, con esclusione dei mercati di nuova istituzione; b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; c) minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni; d) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando. 3. Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della presente Legge, sia già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato. 4. Le concessioni per i posteggi possono essere revocate per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale evenienza, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio similare nel territorio comunale. 5. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Il posteggio su indicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale, o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare. 6. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. È ammesso lo scambio consensuale di posteggio. Le relative modalità sono stabilite dal Comune. 7. Nei mercati possono essere assegnati, posteggi a rotazione secondo turni predisposti dai Comuni. 8. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata. 9. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/1963."
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge
