Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23
Articolo 2
Aree gravitazionali
TITOLO I - Generalità
Aree gravitazionali.
L'articolo 2 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. La Regione Basilicata, definisce, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 1 della presente Legge, gli indirizzi generali attinenti i criteri di insediamento delle attività commerciali sulla base di parametri socio-economici, della consistenza demografica, della utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile (e della concorrenza della rete distributiva agli obiettivi regionali della eccellenza territoriale), individuando i seguenti ambiti di programmazione regionale: a) aree sovracomunali configurabili come aree gravitazionali; b) centri storici; c) aree montane, rurali e centri minori; d) aree di rilevanza paesistico ambientale. 2. Il territorio della Regione Basilicata è suddiviso, per i fini e per gli effetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 114/98, in sei aree gravitazionali, determinate sulla base di parametri relativi alla accessibilità e facilità di collegamento e di legami di natura economica. 3. Le aree gravitazionali in cui è suddiviso il territorio regionale sono individuate nell'Allegato n. 1 della legge regionale n. 19/1999. 4. Tre o più aree gravitazionali costituiscono il territorio di riferimento per i parchi commerciali territoriali."
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge
